Il TAR ha confermato con motivazioni più ampie rispetto alla sentenza precedentemente resa sul ricorso dei Comitati la non compatibilità dell’intervento con le norme del piano ambientale, anche alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato n. 1185/2012 (relativa all'appello proposto da Italcementi).
In particolare il TAR insiste poi con particolare rilievo sulla illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Parco dei Colli Euganei, ritenendo che i vizi procedimentali e motivazionali rilevati siano tali da giustificare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, al fine di valutare l’eventuale sussistenza di fatti penalmente rilevanti.
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